- 03/03/2018
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AFC – revisione parziale della LIVA – entrata in vigore 01.01.2018
Panoramica delle principali modifiche
- per l’assoggettamento obbligatorio delle imprese diventa determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale.
Dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, saranno obbligatoriamente assoggettate. - dal 1° gennaio 2019 sarà assoggettato all’IVA chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in piccole quantità, la cui importazione è esente dall’IVA (vale a dire che l’IVA sull’importazione non supera 5 franchi) per almeno 100 000 franchi.
Panoramica delle altre principali modifiche:
- le prestazioni escluse dall’imposta possono essere imposte volontariamente (opzione) mediante la semplice dichiarazione nel rendiconto IVA. L’indicazione dell’IVA nella fattura non è più indispensabile;
- i giornali, le riviste e i libri elettronici sono d’ora in poi imponibili all’aliquota ridotta;
- la deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa anche sull’acquisto di mezzi d’esercizio e di beni nuovi;
- per pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili è applicata l’imposizione dei margini; la deduzione dell’imposta precedente fittizia su questi beni non è quindi più ammessa;
- per quanto riguarda le forniture, l’imposta sull’acquisto è applicata limitatamente alle forniture di beni immobili;
- per la determinazione dell’assoggettamento delle collettività pubbliche va considerato unicamente il limite di cifra d’affari di 100 000 franchi;
- tutte le prestazioni effettuate tra le collettività pubbliche e le organizzazioni esclusivamente da esse partecipate o fondate sono escluse dall’imposta;
- le fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto sono considerate persone strettamente vincolate e di conseguenza vale il principio del prezzo che sarebbe stato
convenuto fra terzi indipendenti; - non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza.
Ad eccezione delle direttive per le vendite per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA), la LIVA e l’ordinanza sull’IVA parzialmente rivedute sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.