- 04/03/2018
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DFE – modifica legge tributaria entrata in vigore 01.01.2018
Canton Ticino
di seguito le modifiche apportata alla legge tributaria entrate in vigore il 01.01.2018
Adeguamenti della legge tributaria alla Legge federale del 20 marzo 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali
Introduzione nella Legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito: LT) di un nuovo articolo 74a, il quale prevede che gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopiideali non sono imponibili se non superano i 20’000 franchi e se sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi. Il predetto articolo rispecchia nei suoi contenuti il nuovo articolo 66a della Legge federale sull’imposta diretta (di seguito: LIFD), che entrerà anch’essa in vigore il 1. gennaio 2018. Si tratta di un limite di esenzione, superato il quale l’intero utile sarà assoggettato all’imposta sugli utili federale e cantonale.
Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale
Nuova sistematica di legge della LT che permette un’estensione dell’applicazione delle norme generali del Codice penale non solo ai delitti fiscali (art. 273 LT), come sino ad ora, ma anche alle contravvenzioni fiscali.
Determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni il cui valore di stima non è ancora stato aggiornato
Introduzione di un nuovo art. 42 cpv. 1 bis e modifica degli artt. 86 cpv. 1 e 158 cpv. 1 LT, i quali prevedono l’imposizione a titolo di sostanza di una parte dei mezzi del contribuente, o ricevuti da terzi, investiti in una costruzione, un ampliamento o in una ristrutturazione avente carattere di miglioria, quando il valore di stima dell’immobile non è ancora stato aggiornato. Alla stima ufficiale non ancora aggiornata viene aggiunto un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, ampliamento o ristrutturazione.
Abrogazione della legislazione cantonale in merito alle riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali
Fa seguito a quella delle corrispettive leggi e ordinanze a livello federale.
Altri adeguamenti di minore rilevanza
1) Calcolo della perenzione del diritto di avviare una procedura di recupero di imposta per gli utili immobiliari (art. 237 cpv. 1 e 3 LT);
2) Disposizioni relative all’approvvigionamento economico del Paese (nuovi art. 28 cpv. 3 e 72 cpv. 3 LT);
3) Disposizione transitoria introdotta nella Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 (art. 22 a della predetta legge).
Tassi di interesse remunerativi per l’anno fiscale 2018
I tassi di interesse rimangono invariati per l’anno fiscale 2018. Al riguardo si rimanda a alla tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018.